Updates:Immigo Welcomes Vaccinated Residents for Travel as of Oct 02, 2021... Read More
Updates:Immigo Welcomes Vaccinated Residents for Travel as of Oct 02, 2021... Read More
Il settore edilizio non è esente dagli incidenti sul lavoro: i siti dedicati alla costruzione, manutenzione e demolizione, richiedono infatti particolare attenzione, al fine di garantire la tutela dei lavoratori e dell’intero ambiente di lavoro. Cosa stabilisce la legge in fatto di sicurezza nei cantieri edili?
All’interno di un cantiere edile, i rischi possono essere suddivisi in due categorie principali: quelli legati alla sicurezza e quelli che influiscono sulla salute dei lavoratori.
Tra i rischi legati alla sicurezza:
– Cadute dall’alto
– Ribaltamento delle macchine
– Lavoro in spazi confinati (in presenza di scavi profondi, tombini, cisterne, ecc.)
– Folgorazione (apparecchiature elettriche)
– Lesioni (inciampo, caduta di materiali, tagli, abrasioni, urti, ecc.)
– Investimenti e schiacciamenti
I rischi per la salute comprendono:
– Rischio rumore
– Rischio vibrazioni
– Contatto con agenti o sostanze chimiche
– Rischio biologico
– Rischio microclima
– Rischio da movimentazione manuale dei carichi
La consapevolezza e la corretta gestione di questi rischi sono cruciali per garantire la sicurezza nei cantieri edili. Per questo e per rispondere alla normativa vigente, è necessario che i lavoratori seguano la formazione e l’addestramento necessari per prevenire situazioni pericolose all’interno del cantiere stesso.
Il D. Lgs. 81/2008 stabilisce le disposizioni per la tutela della salute e sicurezza nei cantieri, fissando adeguate misure preventive e sanzioni per l’inadempimento degli obblighi.
Le disposizioni previste, da adattare in base alla complessità del cantiere, si applicano in ogni luogo che può essere considerato cantiere temporaneo o mobile, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile”.
Oltre agli obblighi inerenti la formazione dei lavoratori che vedremo tra poco, lo stesso D.Lgs. 81/2008 impone la redazione di alcuni documenti quali: il piano di sicurezza e coordinamento; il piano operativo di sicurezza; il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi; il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) serve a individuare i potenziali rischi del cantiere, in base alle fasi critiche di cui esso è composto, e le misure necessarie per prevenirli e ridurli. È richiesto in presenza di una di queste due situazioni:
– Se un’unica azienda affidataria si avvale della collaborazione di altre imprese per l’esecuzione dei lavori .
– Se sono coinvolte più imprese esecutrici con affidamenti diretti.
In entrambi i casi, il POS è obbligatorio anche se le imprese non operano contemporaneamente.
Il piano operativo di sicurezza (POS) viene fornito da ciascuna impresa esecutrice e serve a elencare tutte le misure che questa adotta all’interno del cantiere per garantire la sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori. Ad esempio:
– Valutazione dei rischi
– Misure di prevenzione e protezione
– Organizzazione della sicurezza generale dell’impresa
– Presenza di attività lavorative realizzate tramite subappalto ad altre imprese
– Ecc.
Il piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (PiMUS) è obbligatorio quando vengono installati dei ponteggi; è il datore di lavoro che deve tenere in considerazione la complessità del ponteggio adoperato e valutare le condizioni della sicurezza.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) non è necessariamente obbligatorio in presenza di PSC e POS, ma può essere necessario che il committente dei lavori lo fornisca ai lavoratori e alle ditte che intervengono nei luoghi di lavoro del cantiere quando questi non si occupano nello specifico di lavori di tipo edile, per informarli dei rischi che vi troveranno, anche con riferimento alle interferenze con altri lavoratori che contemporaneamente sono presenti per svolgere altre attività (queste sì, anche di tipo edile).
Il D.Lgs. 81/2008 impone inoltre la presenza di specifiche figure professionali che devono organizzare, gestire e sorvegliare le attività al fine di garantire la sicurezza in cantiere.
Vediamole.
Il committente e/o responsabile dei lavori
Il committente e/o responsabile dei lavori è il soggetto che commissiona un lavoro o un appalto, che può essere il proprietario dell’immobile o chiunque abbia un diritto reale su di esso. Nel caso di appalti pubblici, il committente è il responsabile delle decisioni e della spesa relative alla gestione dell’appalto. Può scegliere di nominare un responsabile dei lavori per delegare i suoi compiti.
Il committente o il responsabile dei lavori deve rispettare gli obblighi di sicurezza previsti dalla D.Lgs. 81/2008 e in particolare deve:
– Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. E chiedere alle imprese esecutrici:
— Dichiarazione dell’organico medio annuo corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
— Contratto collettivo applicato;
– Trasmettere all’amministrazione concedente e prima dell’inizio dei lavori:
— Copia della notifica preliminare;
— Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
— Dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale;
— Dichiarazione dell’organico medio annuo.
Oltre al committente o responsabile dei lavori, individuiamo:
– Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) per progettare la prevenzione dei rischi.
– Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): verifica l’attuazione e il rispetto del PSC da parte dei lavoratori e delle imprese.
– Datore di lavoro: è il responsabile dell’impresa e deve garantire l’integrità fisica, la salute, la formazione e l’informazione dei lavoratori, verificando le condizioni di sicurezza e l’applicazione di quanto stabilito nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nel PSC di cantiere.
– Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP): assiste il datore di lavoro nella valutazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza, nella stesura del DVR e nell’applicazione delle procedure previste per proteggere i lavoratori ed evitare che incappino in situazioni pericolose.
– Medico competente: deve disporre il protocollo di sorveglianza sanitaria, che include tutte le attività da seguire per analizzare l’ambiente di lavoro, individuare eventuali rischi e verificare l’idoneità dei lavoratori.
– Lavoratore dipendente: deve osservare le disposizioni e le istruzioni ottenute, sottoporsi ai controlli sanitari, frequentare i corsi di formazione obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/2008, utilizzare adeguatamente i DPI e segnalare eventuali anomalie al datore di lavoro.
– Lavoratore autonomo: deve lavorare utilizzando correttamente i DPI, i macchinari e le attrezzature secondo quanto stabilito dal PSC.
– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): è il portavoce delle esigenze dei lavoratori ed è responsabile solo della comunicazione dell’avanzamento di soluzioni, ma non della loro effettiva attuazione.
– Addetti alle emergenze: devono gestire le situazioni di emergenza. Possono essere addetti al primo soccorso e alla lotta antincendio e per le procedure di evacuazione.
Secondo il D.Lgs. 81/2008, i lavoratori impiegati nei cantieri edili devono seguire un’adeguata formazione, che si differenzia in base al ruolo e alla mansione svolta:
– Formazione operai ed impiegati tecnici al primo ingresso nel settore edile o in cantiere: corso della durata di 16 ore (4 di formazione generale e 12 di formazione specifica per il rischio alto), con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore (obbligo di aggiornamento che si riduce a 3 anni per i lavoratori del CCNL Edilizia siglato il 3 marzo 2022).
– Formazione addetto e preposto montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi: corso della durata di 28 ore, di cui 14 di formazione teorica e 14 di addestramento pratico, con aggiornamento quadriennale di almeno 4 ore (di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici).
– Formazione operatori macchine e attrezzature da lavoro: la durata varia in base alle attrezzature utilizzate e alla formazione specifica imposta per ognuna di esse dall’accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.
– Formazione specifica per particolari contesti di lavoro: i lavori in quota e negli spazi confinati non sono precisamente normati in termini di monte ore e contenuti, ciò nonostante è obbligatorio svolgere percorsi di formazione e addestramento pratico per gli operatori le cui mansioni prevedono questi rischi.
– Formazione PES/PAV/PEI: Persone Esperte, Persone Avvertite, Persone Idonee sono i lavoratori ai quali il Datore di lavoro attribuisce tale ruolo in seguito allo specifico corso di formazione (e anche in base anche all’esperienza dei lavoratori), necessario per poter lavorare in presenza di rischio elettrico, rivolto a chi opera su impianti elettrici in tensione o fuori tensione (la norma di riferimento è la CEI 11-27:2014).
– Formazione coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase esecutiva (CSE) dei lavori: corso della durata di 120 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore.
Il progetto nazionale Parallelo45, promosso da Federsicurezza Italia, nasce con l’obiettivo di fornire ad aziende e lavoratori percorsi formativi a norma di legge, con soggetti formatori certificati. Attraverso la collaborazione sinergica di un network nazionale di centri di addestramento, possiamo garantire ai lavoratori una formazione pratica erogata con metodi esperienziali di altissimo livello. Se stai cercando un supporto in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di sicurezza nei cantieri edili, contattaci senza impegno.
Secondo la definizione di una guida operativa pubblicata dall’ex ISPESL nel 2008, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 81/2008, l’ambiente confinato è definito come “uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave e mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi (ad esempio gas, vapori, polveri)”.
Le cause di pericolo possono essere:
– Carenza di ossigeno
– Atmosfere esplosive o tossiche
– Elevate temperature ambientali
– Presenza di contaminanti
Aggiungiamo che tali ambienti non sono stati pensati e realizzati per lo stanziamento dei lavoratori, in quanto possono essere accessibili per interventi lavorativi occasionali, ordinari o straordinari, come l’ispezione, la manutenzione, la riparazione, la pulizia dell’ambiente o di parte di esso, per l’installazione di determinati apparecchi o per lavorazioni particolari o comunque tali da non richiedere la presenza stabile di persone.
Alcuni esempi di ambienti confinati possono essere:
– Reti fognarie
– Cisterne interrate o seminterrate
– Pozzi e tubazioni
– Gallerie
– Scavi
– Locali tecnici interrati a servizio di piscine
– Altre cavità
Ogni azienda, prima di iniziare i lavori e di far accedere i propri lavoratori all’ambiente confinato, deve elaborare un’apposita procedura di sicurezza, in modo da eliminare o ridurre al minimo i rischi dell’attività.
Tali rischi, a cui può andare incontro durante le fasi operative, possono essere di tre tipologie:
– Rischi legati alla presenza di fattori dannosi per l’organismo
– Rischi legati alla potenziale caduta dall’alto, in caso di lavori in quota
– Rischi legati all’impossibilità di uscire e di rimanere bloccati nello spazio confinato
Per evitare tutti questi rischi, oltre a utilizzare i DPI di III categoria per gli spazi confinati, tutti i lavoratori devono adottare le misure minime di sicurezza previste dal DPR 177/2011 già citato.
I DPI di terza categoria, fondamentali per proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti, quali la morte o danni alla salute irreversibili, devono essere scelti in base alle attività da svolgere e all’ambiente di lavoro. Negli spazi confinati, si considerano essenziali i seguenti:
– Elmetti con allaccio sottogola
– Imbracature di sicurezza
– Autorespiratori
Oltre ai DPI, anche le attrezzature specifiche rivestono un ruolo essenziale per poter operare in sicurezza:
– dispositivi di ancoraggio o linee vita, di tipo fisso o provvisorio
– connettori
– cordini e funi
– dissipatori di energia
– dispositivi retrattili
– dispositivi anticaduta di tipo guidato
– rilevatori di gas
– ecc.
Dato che il lavoro in ambienti confinati espone i lavoratori e l’azienda al rischio di mancata assistenza in caso di infortunio, malore o emergenza, il D.Lgs. n.81/2008 stabilisce anche la necessità, per gli addetti, di seguire una formazione e un addestramento adeguati.
Prima di iniziare l’attività, il lavoratore deve partecipare a un corso di formazione, per renderlo consapevole delle situazioni pericolose e delle norme di sicurezza da rispettare.
A cosa serve, quindi, questo tipo di formazione e addestramento pratico?
– Ottenere informazioni sulla prevenzione dei rischi e sulla sicurezza sul lavoro
– Aggiornarsi sulle misure da adottare per evitare incidenti
– Imparare a indossare e gestire correttamente i DPI di III categoria
– Saper riconoscere i rischi e gestire le situazioni pericolose
– Esercitarsi sulle corrette procedure di accesso, lavoro, gestione del rischio e recupero in emergenza
– Garantire un ambiente sicuro e produttivo nel medio-lungo periodo
Così come la formazione specifica per lavori in quota, anche la formazione legata agli spazi confinati e ai DPI di III categoria ha l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro sicuro sotto ogni punto di vista. Da ricordare, infatti, che la normativa in questo ambito si applica non solo ai lavoratori interessati dell’azienda in cui è presente la situazione di spazio confinato, ma anche alle ditte che vengono chiamate a svolgere qualsiasi intervento in subappalto.
Come abbiamo visto, il D.Lgs. n.81/2008 rende obbligatori formazione e addestramento pratico per i DPI di terza categoria in spazi confinati. Pur non esistendo una norma specifica che impone il monte ore di tale formazione, è necessario seguire un corso teorico-pratico in fase iniziale ed eventualmente un aggiornamento periodico per rinnovare le proprie competenze. Resta in capo al datore di lavoro la scelta dei migliori Dispositivi di Protezione Individuale.
Il progetto nazionale Parallelo45, promosso da Federsicurezza Italia, nasce con l’obiettivo di fornire ad aziende e lavoratori percorsi formativi a norma di legge, con soggetti formatori certificati. Attraverso la collaborazione sinergica di un network nazionale di centri di addestramento, possiamo garantire ai lavoratori una formazione pratica erogata con metodi esperienziali di altissimo livello. Se stai cercando un corso per lavori in quota su funi, contattaci senza impegno e sapremo consigliarti il centro di addestramento più vicino a te
Post a Comment